Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 322. Avverso il concessionario ovvero, in sua mancanza, avverso qualsivoglia abusivo detentore dell'alloggio per essere intervenuta revoca o cessazione della concessione, il capo compartimento, sentito il comitato di esercizio, potrà emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed alla esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale della amministrazione, il quale potrà richiedere direttamente la assistenza della forza pubblica.

CAPO III Disposizioni diverse

Art. 323. Gli atti ed i contratti per l'acquisto, la costruzione e la gestione delle case economiche, nonché le case stesse quando abbiano le caratteristiche prescritte per dette case per quanto attiene all'imposta sui fabbricati, godono delle agevolazioni tributarie previste per le case popolari dal titolo ix del presente testo unico.

TITOLO III Case economiche dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi

CAPO Finanziamenti e costruzioni

Art. 324. Le case acquistate o costruite dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi con i fondi previsti dal r. decreto-legge 30 dicembre 1926 n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927 n. 2426, per essere concesse al personale di- pendente, costituiscono patrimonio dell'amministrazione stessa e non possono essere ipotecate od alienate né avere destinazioni diverse da quelle contemplate dal presente titolo.

Art. 325. Per il completamento del programma costruttivo, il ministro per le comunicazioni, sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, stabilisce le località dove le nuove case possono essere acquistate o costruite e le somme da erogarsi in base ai singoli progetti tecnici compilati dai competenti uffici della direzione generale delle ferrovie dello stato.

Art. 326. Per la costruzione delle case la pubblica utilità viene dichiarata, previa approvazione dei relativi progetti, dal ministero per le comunicazioni. Le costruzioni stesse, previa l'approvazione suddetta, possono, con decreto del ministro per le comunicazioni, essere dichiarate urgenti, e indifferibili agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879 n. 5188. Le leggi, i decreti e le norme che regolano il procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello stato, sono estese alle espropriazioni occorrenti per le costruzioni in parola.

Art. 327. L' acquisto, la costruzione, la direzione e la sorveglianza dei lavori, i collaudi e tutte le operazioni di indole tecnica sono affidati alla direzione generale delle ferrovie dello stato che li esegue a mezzo di propri uffici tecnici, applicando le modalità e le norme di cui al r. decreto-legge 7 agosto 1925 n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562, col quale l'amministrazione ferroviaria è stata incaricata della costruzione degli edifici postali e telegrafici.

Art. 328. Sui fondi stanziati per la costruzione delle case, l'amministrazione delle poste e dei telegrafi versa alla r. tesoreria, nel conto corrente a favore dell'amministrazione delle ferrovie dello stato, anticipi quadrimestrali nella misura da essa richiesti, in relazione all'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute nel quadrimestre. A titolo di rimborso di spese generali per studi, sorveglianza, dirigenza, collaudi, ecc., è computata, a favore della amministrazione ferroviaria, una quota del 5 per cento sull'importo dei lavori.

Art. 329. L' amministrazione potrà utilizzare ad uso botteghe quei locali a pianterreno che potranno ricavarsi in sede di costruzione o di adattamento dei fabbricati e che non saranno ritenuti adatti per uso di abitazione. I locali stessi saranno dalla direzione generale delle poste e dei telegrafi concessi in affitto ai privati, alle migliori condizioni tenuto conto dei prezzi correnti sulla piazza e con esonero dal vincolo del reimpiego come previsto dal secondo comma del- l'art. 320.

Art. 330. Salvo le attribuzioni spettanti alla direzione generale e alle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, la gestione delle case è deferita all'amministrazione delle ferrovie dello stato la quale vi provvede con modalità analoghe a quelle stabilite per la vigilanza e manutenzione delle case costruite per il suo personale, tenendo però contabilità separata. La stessa direzione generale rimborsa periodicamente all'amministrazione ferroviaria le spese di gestione per le quali può essere concordato un corrispettivo globale. Nello stato di previsione della spesa dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi è inscritto apposito capitolo per le spese della gestione anzidetta.

Art. 331. Nelle località ove sorgono le case economiche, è costituita una commissione composta del direttore provinciale, che la presiede, dell'ispettore e dell'economo provinciale, coll'incarico di vigilare sull'andamento in genere dell'azienda, sui servizi, sull'inquilinato e sull'uso dei locali comuni, secondo nor- me stabilite dalla direzione generale.

CAPO II Concessioni

Art. 332. L' amministrazione stabilisce, in base al costo di costruzione, il reddito totale ricavabile da ciascun fabbricato tenuto conto dell'interesse del capitale impiegato, aumentato di una quota percentuale del capitale stesso a titolo di spese generali di amministrazione, manutenzione, illuminazione, fornitura di acqua, e, ove occorra, della imposta e sovraimposte sui fabbricati. I canoni sono soggetti a revisione almeno ogni triennio.

Art. 333. Le case acquistate o costruite dall'amministrazione sono concesse al dipendente personale in attività di servizio, compreso quello dell'azienda di stato per i servizi telefonici. Qualora, per qualsiasi ragione, risultasse una eccedenza di alloggi, la direzione generale ha facoltà di concederli al personale di altre amministrazioni ed, in mancanza, anche a privati.

Art. 334. Spetta alle direzioni provinciali, sulla scorta delle domande, procedere alla formazione di una graduatoria in base alle condizioni economiche degli aspiranti. Tali condizioni sono espresse in una cifra risultante dal quoziente tra il complesso dei proventi dell'aspirante e il numero delle persone di famiglia conviventi, considerando, per metà ciascuno, i ragazzi minori di anni sette e non computando i domestici. Agli effetti della prima assegnazione in locazione, è ammessa la convivenza delle persone non a carico soltanto quando si tratti di suoceri e di parenti entro il secondo grado. Ai proventi degli aspiranti sono da aggiungersi quelli che le persone di famiglia ritraessero dall'esercizio di arti, mestieri, professioni o da qualsiasi altro titolo. A parità delle condizioni suindicate la preferenza è data a chi abbia grado gerarchico più elevato e maggiore anzianità di servizio. Infine, a parità di ogni altra condizione, il coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole e quest'ultimo a quello non coniugato, tenendosi pur conto, nelle singole fattispecie, delle qualità di mutilato e d'invalido di guerra, di mutilato e d'invalido per la causa nazionale, di ex combattente e della anzianità di iscrizione al partito nazionale fascista.

Art. 335. Presso l'amministrazione centrale è costituita una commissione presieduta dal sottosegretario di stato per le poste ed i telegrafi e composta del direttore generale e di due capi servizio nominati con decreto ministeriale. La commissione, sulla scorta dei documenti e delle graduatorie fornite dalle direzioni provinciali, procede all'assegnazione degli alloggi con facoltà, ove concorrano ragioni di servizio ovvero motivi di eccezionale urgenza od improrogabilità, di derogare, con provvedimento motivato, ai criteri preferenziali stabiliti dall'art. 334.

Art. 336. La concessione ha la durata di almeno un anno ed alla scadenza il concessionario può ottenerne il rinnovo semprechè si trovi in possesso delle condizioni volute per fruire dell'alloggio e non abbia dato luogo a fondati reclami o proteste.

Art. 337. I canoni di concessione sono riscossi a cura della direzione generale delle poste e dei telegrafi mediante ritenute mensili sugli stipendi ed assegni dei concessionari analogamente al disposto dell'art. 319. Per le frazioni di mese le ritenute sono ragguagliate a tanti trentesimi dello ammontare del canone mensile per quanti sono i giorni della occupazione. Nello stato di previsione dell'entrata della amministrazione delle poste e dei telegrafi è iscritto apposito capitolo relativo ai canoni dovuti dai concessionari.

Art. 338. Il concessionario è tenuto a lasciare libero ed a porre a disposizione l'alloggio entro mesi tre dalla data del provvedimento che per qualsiasi motivo lo esoneri dal servizio attivo. In caso di trasloco, la concessione s'intenderà revocata alla scadenza del mese entro il quale il trasloco stesso deve effettuarsi, con facoltà alla famiglia di continuare nella occupazione dell'alloggio, dietro pagamento del corrispettivo mensile, per un ulteriore periodo non superiore a mesi due. In caso di morte del concessionario, i componenti la famiglia già secolui conviventi, devono lasciare libero l'alloggio non oltre mesi sei dalla data del decesso. È riservata all'amministrazione la facoltà di revocare, in qualsiasi momento per gravi motivi, la concessione.

Art. 339. Contro il concessionario, ovvero, in sua mancanza, contro qualsiasi abusivo detentore dell'alloggio per essere intervenuta cessazione o revoca della concessione, potrà il direttore provinciale emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell'amministrazione il quale potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

CAPO III Disposizioni diverse

Art. 340. Gli atti ed i contratti per l'acquisto, la costruzione e la gestione delle case economiche, nonché le case stesse quando abbiano le caratteristiche pre- scritte per dette case per quanto attiene all'imposta sui fabbricati, godono delle agevolazioni tributarie previste per le case popolari dal titolo ix del presente testo unico.

Art. 341. Resta salvo pel personale dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'azienda dei telefoni il diritto a concorrere alla locazione di alloggi dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato nelle località in cui non siasi affatto o non siasi a sufficienza provveduto dall'amministrazione suddetta con le case economiche di sua proprietà.

Art. 342. E’ riservata alla direzione generale delle poste e dei telegrafi la facoltà di dettare norme per la disciplina delle concessioni, per i servizi di portineria e per quanto riguarda in genere l'uso degli alloggi e degli accessori.

TITOLO IV Istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato.

CAPO I Compiti e attività dell'istituto - organi amministrativi, rappresentanze e funzioni.

Art. 343. Allo scopo di fornire agli impiegati dello stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli, si provvede a mezzo di un istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato con sede in roma, avente personalità giuridica e gestione autonoma. L'istituto è autorizzato altresì a fornire alloggi per gli ufficiali e sottufficiali del r. esercito in servizio permanente effettivo. Tale attività è considerata come una gestione autonoma, con bilancio distinto.

Art. 344. L' istituto nazionale esplica anche i compiti già pertinenti all'istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello stato in roma, incorporato nell'istituto nazionale a seguito del r. decreto-legge 4 dicembre 1930 n. 1679, convertito nella legge 26 marzo 1931 n. 388. L'istituto nazionale s'intende conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà mobi liari ed immobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza del cessato istituto romano cooperativo, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza eccezione alcuna, con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto istituto romano. Il conservatore delle ipoteche di roma è tenuto ad annotare di ufficio, a margine delle iscrizioni delle ipoteche consentite dall'istituto romano cooperativo a favore della cassa depositi e prestiti, il subingresso dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato. Gli atti per l'attuazione di quanto disposto nel presente art. Non sono soggetti ad alcun onere tributario. Resta anche acquisita all'istituto nazionale l'operazione di mutuo di l. 10.000.000 concessa dalla cassa depositi e prestiti al cessato istituto romano cooperativo in base al r. decreto-legge 13 gennaio 1930 n. 10, convertito nella legge 9 giugno 1930 n. 782, alle condizioni che già disciplinano l'operazione stessa. Il consenso alla prescritta garanzia ipotecaria dev'essere prestato dall'istituto nazionale al quale è da somministrare il mutuo con le modalità prescritte dal- le norme vigenti.

 

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